Il 27 settembre il Parlamento ha approvato il testo di riforma del Codice Antimafia. Tra i punti più qualificanti del provvedimento si segnalano:
- l’ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione;
- la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;
- il passaggio della competenza per l’adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto;
- l’istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;
- l’introduzione di limiti di eccepibilità dell’incompetenza territoriale e della competenza dell’organo proponente la misura;
- le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione;
- la revisione della disciplina dell’amministrazione giudiziaria;
- la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell’azienda;
- l’introduzione dell’assegnazione provvisoria già in fase di sequestro
- la disciplina della procedura di assegnazione dei beni più snella ed efficace con previsione di assegnazione diretta da parte dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati a enti, associazioni o cooperative a mutualità prevalente;
- le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;
- le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;
- le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;
- la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede;
- la riorganizzazione e il potenziamento dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell’amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;
- l’estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.
